“La legge quadro sul Volontariato”.
La legge quadro sul Volontariato rappresenta la concretizzazione di molti anni di studio, dibattiti e convegni dedicati alla interpretazione di un fenomeno di imponente portata, quale quello del Volontariato sociale, che, accanto alla sua novità, ha creato non pochi problemi per ciò che riguarda in particolare il rischio di sfruttamento di queste risorse gratuitamente donate.
Il varo di questa legge nazionale rappresenta un solido punto di partenza verso il normale riconoscimento di questo fenomeno sociale.
L’attività di Volontariato, secondo legge, deve intendersi “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il Volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Tra i requisiti dell’attività di Volontariato si precisa che, questa, “non può essere retribuita in alcun modo nemmeno beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata”.
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